IL PRINCIPIO DEL DNSH (DO NOT SIGNIFICANT HARM) CONDIZIONE INDISPENSABILE PER IL PNRR

II 18 giugno 2020 il Parlamento europeo, al fine di promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green New Deal, ha adottato il Regolamento UE 2020/852 noto anche come il Regolamento Tassonomia. Scopo di tale Regolamento è quello di stabilire i criteri per determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile così da individuare il grado di ecosostenibilità di un investimento.

Il principio “do no significant harm (DNSH)”

Ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento Tassonomia, per “obiettivi ambientali” si intendono:

  1. la mitigazione dei cambiamenti climatici;
  2. l’adattamento ai cambiamenti climatici;
  3. l’uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine;
  4. la transizione verso un’economia circolare;
  5. la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento;
  6. la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Rispettare il principio do no significant harm”, (di seguito il principio DNSH) letteralmente “non arrecare un danno significativo all’ambiente”, significa porre in essere attività che rispettino gli obiettivi ambientali di cui sopra. Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento, quindi, un’attività arreca un danno significativo alla mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di gas ad effetto serra o arreca un danno significativo alla transizione verso un’economia circolare se conduce a inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse naturali. Per una valutazione di tal genere occorre inoltre tener conto del ciclo di vita dei prodotti e dei servizi connessi all’attività. Secondo gli Orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea, gli Stati membri devono fornire una valutazione DNSH per ogni singola misura che intendono adottare con i PNRR, ivi inclusi investimenti e riforme.

La valutazione del principio DNSH

Al fine di valutare se le misure predisposte nei PNRR rispettino o meno il principio DNHS, la Commissione ha ideato una lista di controllo che dovrà essere debitamente compilata dai singoli Stati membri. La Commissione per valutare le proposte dovrà redigere un sistema di due opzioni di rating “A” o “C.” La lettera A” verrà assegnata se nessuna misura arreca un danno significativo agli obiettivi ambientali; la lettera “C” se una o più misure arrecano un danno significativo agli obiettivi ambientali.

Tale lista di controllo si basa su un sistema denominato “albero delle decisioni” strutturato in due fasi differenti:

  • fase 1: indicazione degli obiettivi climatici che devono essere valutati alla luce del principio DNSH. Per tale attività è richiesta la mera risposta SI o NO accanto a ciascuna delle 6 voci e la relativa giustificazione;
  • fase 2: fornire una valutazione DNSH per gli obiettivi ambientali per cui è necessaria.

In base a tale sistema quindi gli Stati membri dovranno fornire un’adeguata motivazione a sostegno delle risposte indicate e nel caso in cui non siano in grado di fornirle, la Commissione europea dovrebbe attribuire un rating “C” al PNRR.

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